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Bonifica amianto: relazione annuale entro il 28 febbraio

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Relazione annuale entro il 28 febbraio

Bonifica amianto: relazione annuale entro il 28 febbraio

ID 2323 | 16.02.2023

Le sole imprese che svolgono direttamente con proprie maestranze e attrezzature attività di bonifica di amianto hanno l’obbligo di trasmettere on-line, entro il 28 febbraio del'anno successivo, la relazione annuale sull’attività svolta nel corso dell’anno.

Le sole imprese che svolgono direttamente con le proprie maestranze e attrezzature attività di bonifica di manufatti e strutture contenenti amianto hanno l’obbligo di inviare la relazione annuale sull’attività svolta nel corso dell’anno precedente.

A partire dall’anno 2014, la relazione annuale amianto deve essere trasmessa on-line entro il 28 febbraio di ogni anno (invece che al 31 marzo, come in passato) punto 2 della circolare ministeriale n. 124976 del 17/02/1993.

ESCLUSIONI

Sono escluse dall’obbligo di relazione annuale amianto le imprese committenti che hanno affidato a ditte terze specializzate/autorizzate l’attività di bonifica amianto tramite rimozione con smaltimento, incapsulamento, sovracopertura.

SANZIONI

L’inosservanza dell’obbligo di invio della relazione annuale amianto nei termini indicati è punita con la sanzione amministrativa da 2.582,29 a 5.164,57 euro (articolo 15, comma 4, Legge n. 257/1992). Ai sensi e per effetto dell’art. 16 della L.689/1981 la sanzione minima applicabile è pari a 1.721,52 euro.

Vedi il Modello Relazione annuale amianto

REGIONE LOMBARDIA

COPERTURE IN CEMENTO AMIANTO: OBBLIGO A CARICO DEL PROPRIETARIO

La DDGS n. 13237/08 della Regione Lombardia ha inoltre definito un'ulteriore disposizione obbligatoria a carico dei detentori di coperture contenenti amianto rappresentata dalla valutazione dell'indice di degrado delle coperture.

Dal 9 dicembre 2008, coloro che non avessero ancora provveduto alla bonifica delle coperture contenenti amianto (tramite rimozione, sovracopertura e confinamento, in quanto si trovano ancora in buone condizioni) hanno, in ogni caso, l’obbligo di valutazione dello stato di conservazione delle coperture in cemento-amianto.

La valutazione dello stato di conservazione delle coperture in cemento-amianto (cioè i tetti in eternit), è condotta attraverso l’ispezione visiva da parte di personale qualificato al fine di indirizzare le conseguenti azioni di monitoraggio e/o di bonifica, che sono a carico del proprietario dell’edificio e/o del responsabile dell’attività che vi si svolge.

In attuazione del Protocollo per la valutazione dello stato di conservazione delle coperture in cemento-amianto, se la copertura appare danneggiata (con presenza ad esempio di crepe, fessure e rotture) in misura superiore al 10% della superficie si procede alla bonifica (tramite sovracopertura o incapsulamento o rimozione) come indicato dal D.M. 6 settembre 1994, privilegiando la rimozione, e senza applicare l’Indice di Degrado (ID).

Se invece la copertura appare integra si procede alla sola verifica dello stato di conservazione applicando l’Indice di Degrado (ID). L’ID considera i seguenti parametri:

- grado di consistenza del materiale;
- presenza di fessurazioni/sfaldamenti/crepe;
- presenza di stalattiti ai punti di gocciolamento;
- friabilità/sgretolamento;
- ventilazione;
- luogo di vita/lavoro;
- distanza da finestre/balconi/terrazze;
- aree sensibili;
- vetustà (valutata in anni).

Il risultato dell’applicazione dell’ID è un valore numerico a cui corrispondono azioni di intervento conseguenti che il proprietario dell’edificio e/o il responsabile dell’attività dovranno attuare:

- ID inferiore o uguale a 25: nessun intervento di bonifica (è prevista la sola rivalutazione dell’ID con frequenzabiennale);
- ID compreso tra 25 e 44: esecuzione della bonifica (sovracopertura o incapsulamento o rimozione) entro i successivi 3 anni;
- ID uguale o maggiore a 45: rimozione della copertura entro i successivi 12 mesi.

Qualora il risultato dell’ID non preveda la rimozione della copertura entro i 12 mesi, bensì la bonifica entro i 3 anni o nessun intervento (ID inferiore a 45), il proprietario dell’immobile e/o il responsabile, ai sensi del già citato D.M. 6 settembre 1994, dovrà comunque:

- designare un responsabile con compiti di controllo e coordinamento delle attività di manutenzione;
- tenere idonea documentazione da cui risulti l’ubicazione dei materiali contenenti amianto;
- garantire le misure di sicurezza durante le attività di pulizia, gli interventi di manutenzione e in occasione di qualsiasi evento che possa causare conseguenze ai materiali contenenti amianto;
- informare correttamente gli occupanti dell’edificio sulla presenza di amianto.


Vedi il Servizio Regione Lombardia GEMA

Altre info agli Uffici regionali competenti

______

Legge 27 marzo 1992, n. 257 Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto.
...
Art. 9. Controllo sulle dispersioni causate dai processi di lavorazione e sulle operazioni di smaltimento e bonifica

1. Le imprese che utilizzano amianto direttamente o indirettamente, nei processi produttivi, o che svolgono attività di smaltimento o di bonifica dell'amianto, inviano annualmente alle regioni, alle province autonome di Trento e di Bolzano e alle unita sanitarie locali nel cui ambito di competenza sono situati gli stabilimenti o si svolgono le attività dell'impresa, una relazione che indichi:

a) i tipi e i quantitativi di amianto utilizzati e dei rifiuti di amianto che sono oggetto dell'attività di smaltimento o di bonifica;

b) le attività svolte, i procedimenti applicati, il numero e i dati anagrafici degli addetti, il carattere e la durata delle loro attività e le esposizioni all'amianto alle quali sono stati sottoposti;

c) le caratteristiche degli eventuali prodotti contenenti amianto;

d) le misure adottate o in via di adozione ai fini della tutela della salute dei lavoratori e della tutela dell'ambiente.

2. Le unita sanitarie locali vigilano sui rispetto dei limiti di concentrazione di cui all'articolo 3, comma 1, e predispongono relazioni annuali sulle condizioni dei lavoratori esposti, che trasmettono alle competenti regioni e province autonome di Trento e di Bolzano ed al Ministero della sanità.

3. Nella prima attuazione della presente legge la relazione di cui al comma 1 deve riferirsi anche aile attività dell'impresa svolte nell'ultimo quinquennio ed essere articolata per ciascun anno.
...

Vedi il Modello Relazione annuale amianto

Collegati

DescrizioneLinguaDimensioneDownloads
Scarica questo file (DDGS n. 13237 2008.pdf)DDGS n. 13237 2008
Valutazione stato conservazione coperture amianto
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Scarica questo file (Legge 257 1992.pdf)Legge 257/1992
Norme relative alla cessazione dell’impiego dell’amianto
IT1690 kB1259
Scarica questo file (Circolare n. 124976 del 17.02.1993.pdf)Circolare n. 124976 del 17.02.1993
Relazione annuale amianto
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Tags: Ambiente Amianto

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