Slide background
Slide background
Slide background
Slide background




Regolamento (CE) N. 1013/2006

ID 2462 | | Visite: 25308 | Legislazione RifiutiPermalink: https://www.certifico.com/id/2462

Regolamento  CE  N  1013 2006

Regolamento (CE) N. 1013/2006 Spedizione transfrontaliera rifiuti / Consolidato 01.2021

ID 2462 | 23.01.2021 / Testo consolidato 01.2021

Regolamento (CE) N. 1013/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 giugno 2006 relativo alle spedizioni di rifiuti

(GU L 190/1 del 12.07.2006)

Nuovo Regolamento spedizione di rifiuti

Pubblicato nella GU L 2024/1157 del 30.4.2024, il Regolamento (UE) 2024/1157 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 aprile 2024, relativo alle spedizioni di rifiuti, che modifica i regolamenti (UE) n. 1257/2013 e (UE) 2020/1056 e abroga il Regolamento (CE) n. 1013/2006.

Il regolamento (CE) n. 1013/2006 è abrogato a decorrere dal 20 maggio 2024 

Tuttavia le disposizioni del regolamento (CE) n. 1013/2006 continuano ad applicarsi fino al 21 maggio 2026 fatta eccezione per:

a) l’articolo 30, che cessa di applicarsi a decorrere dal 20 maggio 2024;

b) l’articolo 37, che continua ad applicarsi fino al 21 maggio 2027;

c) l’articolo 51, che continua ad applicarsi fino al 31 dicembre 2025.

Il regolamento (CE) n. 1013/2006 continua ad applicarsi anche alle spedizioni per le quali è stata presentata una notifica conformemente all’articolo 4 del medesimo regolamento e per le quali l’autorità competente di destinazione ha fornito conferma di ricevimento conformemente all’articolo 8 del medesimo regolamento prima del 21 maggio 2026. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano a tali spedizioni.

Il regolamento (CE) n. 1418/2007 della Commissione è abrogato a decorrere dal 21 maggio 2027.

Il recupero o lo smaltimento di rifiuti in una spedizione per i quali le autorità competenti interessate hanno rilasciato l’autorizzazione a norma dell’articolo 9 del regolamento (CE) n. 1013/2006 sono portati a termine entro un anno a decorrere dal 21 maggio 2026.

Una spedizione per la quale le autorità competenti interessate hanno rilasciato l’autorizzazione a norma dell’articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1013/2006 è portata a termine entro tre anni a decorrere dal 21 maggio 2026.

L’autorizzazione preventiva di un impianto in conformità dell’articolo 14 del regolamento (CE) n. 1013/2006 cessa di essere valida entro cinque anni dal 20 maggio 2024.

_______

In allegato Testo consolidato 01.2021 con tutte le modifiche ed integrazioni dal 2006 al 2021 (ultimo: Regolamento delegato (UE) 2020/2174)

Articolo 1 Ambito d'applicazione

1. Il presente regolamento istituisce le procedure e i regimi di controllo per le spedizioni di rifiuti in funzione dell'origine, della destinazione e dell'itinerario di spedizione, del tipo di rifiuti spediti e del tipo di trattamento da applicare ai rifiuti nel luogo di destinazione.

2. Il presente regolamento si applica alle spedizioni di rifiuti:

a) fra Stati membri, all'interno della Comunità o con transito attraverso paesi terzi;
b) importati nella Comunità da paesi terzi;
c) esportati dalla Comunità verso paesi terzi;
d) in transito nel territorio della Comunità, con un itinerario da e verso paesi terzi.

3. Sono esclusi dall'ambito d'applicazione del presente regolamento:

a) lo scarico a terra di rifiuti, comprese le acque reflue e i residui prodotti dalla normale attività delle navi e delle piattaforme offshore, purché questi rifiuti siano disciplinati dalla convenzione internazionale del 1973 per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi, modificata dal relativo protocollo del 1978 (Marpol 73/78), o da altri strumenti internazionali vincolanti;
b) i rifiuti prodotti a bordo di veicoli, treni, aeromobili e navi, finché tali rifiuti non sono scaricati a terra per essere recuperati o smaltiti;
c) le spedizioni di residui radioattivi di cui all'articolo 2 della direttiva 92/3/Euratom del Consiglio, del 3 febbraio 1992, relativa alla sorveglianza ed al controllo delle spedizioni di residui radioattivi tra Stati membri e di quelle verso la Comunità e fuori di essa;
d) le spedizioni soggette all'obbligo di riconoscimento di cui al regolamento (CE) n. 1774/2002;
e) le spedizioni di rifiuti di cui all'articolo 2, punto 1), lettera b), punti ii), iv) e v), della direttiva 2006/12/CE, qualora sia già contemplata da altra normativa comunitaria contenente disposizioni simili;
f) le spedizioni di rifiuti dall'Antartico nella Comunità ai sensi delle disposizioni del protocollo sulla protezione ambientale del trattato Antartico (1991);
g) le importazioni nella Comunità di rifiuti prodotti da forze armate o da organizzazioni umanitarie in situazioni di crisi, operazioni di ristabilimento o mantenimento della pace qualora detti rifiuti siano spediti dalle forze armate o dalle organizzazioni umanitarie in questione o per loro conto, direttamente o indirettamente, verso il paese di destinazione. In tali casi, ogni autorità competente di transito e l'autorità competente di destinazione nella Comunità sono informate in anticipo della spedizione e della sua destinazione;
h) le spedizioni di CO2 ai fini dello stoccaggio geologico a norma della direttiva 2009/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa allo stoccaggio geologico di biossido di carbonio (1);
i) le navi battenti bandiera di uno Stato membro che rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 1257/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio.

4. Le spedizioni di rifiuti dall'Antartico verso paesi non membri della Comunità, in transito nel territorio di quest'ultima, sono soggette agli articoli 36 e 49. 5. Le spedizioni di rifiuti effettuate esclusivamente all'interno di uno Stato membro sono soggette solo all'articolo 33.
...

Regolamento delegato (UE) 2020/2174

Pubblicato nella GU L 433/11 del 22.12.2020 il Regolamento delegato (UE) 2020/2174 della Commissione del 19 ottobre 2020 che modifica gli allegati I C, III, III A, IV, V, VII e VIII del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle spedizioni di rifiuti. Entrata in vigore: 11.01.2021

Testo consolidato 20201, con le modifiche apportata da:

- M1 Regolamento (CE) n. 1379/2007 della Commissione del 26 novembre 2007 (L 309 7 27.11.2007)
- M2 Regolamento (CE) n. 669/2008 della Commissione del 15 luglio 2008 (L 188 7 16.7.2008)
- M3 Regolamento (CE) n. 219/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 marzo 2009 (L 87 109 31.3.2009)
- M4 Regolamento (CE) n. 308/2009 della Commissione del 15 aprile 2009 (L 97 8 16.4.2009)
- M5 Direttiva 2009/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 (L 140 114 5.6.2009)
- M6 Regolamento (UE) n. 413/2010 della Commissione del 12 maggio 2010 (L 119 1 13.5.2010)
- M7 Regolamento (UE) n. 664/2011 della Commissione dell'11 luglio 2011 (L 182 2 12.7.2011)
- M8 Regolamento (UE) n. 135/2012 della Commissione del 16 febbraio 2012 (L 46 30 17.2.2012)
- M9 Regolamento (UE) n. 255/2013 della Commissione del 20 marzo 2013 (L 79 19 21.3.2013)
- M10 Regolamento (UE) n. 1257/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 novembre 2013 (L 330 1 10.12.2013)
- M11 Regolamento (UE) n. 660/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 (L 189 135 27.6.2014)
- M12 Regolamento (UE) n. 1234/2014 della Commissione del 18 novembre 2014 (L 332 15 19.11.2014)
- M13 Regolamento (UE) n. 2015/2002 della Commissione del 10 novembre 2015 (L 294 1 11.11.2015) Testo consolidato 01.2018
- M14 Regolamento delegato (UE) 2020/2174 della Commissione del 19 ottobre 2020 (GU L 433/11 del 22.12.2020) Testo consolidato 01.2021

Rettificato da:

- C1 Rettifica, GU L 299 dell’8.11.2008, pag. 50 (1379/2007)
- C2 Rettifica, GU L 145 del 31.5.2013, pag. 37 (255/2013)
- C3 Rettifica, GU L 334 del 13.12.2013, pag. 46 (1013/2006)
- C4 Rettifica, GU L 277 del 22.10.2015, pag. 61 (1013/2006)
- C5 Rettifica, GU L 296 dell’1.11.2016, pag. 25 (1013/2006)
- C6 Rettifica, GU L 90 del 6.4.2018, pag. 117 (669/2008)
- C7 Rettifica, GU L 111 del 2.5.2018, pag. 10 (1013/2006)

Collegati:

Descrizione Livello Dimensione Downloads
Allegato riservato Regolamento (CE) n. 1013 2006 Consolidato 01.2021.pdf
Certifico S.r.l. Rev. 0.0 2021
2196 kB 249
Allegato riservato Regolamento CE n. 1013 2006 Consolidato 2018.pdf
Certifico S.r.l. Rev. 0.0 2019
1870 kB 868
DescrizioneLinguaDimensioneDownloads
Scarica questo file (Regolamento CE 1013 2006.pdf)Regolamento (CE) n. 1013/2006
Spedizione rifiuti
IT1200 kB2947

Tags: Ambiente Rifiuti Abbonati Ambiente

Articoli correlati

Ultimi archiviati Ambiente

Apr 26, 2024 89

Decreto 26 febbraio 2024

Decreto 26 febbraio 2024 ID 21770 | 26.04.2024 Decreto 26 febbraio 2024 Disposizioni attuative e criteri per determinare le percentuali di riduzione applicabili per inadempienze degli obblighi della condizionalita' «rafforzata» 2023-2027 e per violazione degli impegni dei regimi ecologici per il… Leggi tutto
Apr 17, 2024 171

Rettifica regolamento (UE) 2023/1542 - 17.04.2024

Rettifica regolamento (UE) 2023/1542 - 17.04.2024 ID 21698 | 17.04.2024 Rettifica del regolamento (UE) 2023/1542 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2023, relativo alle batterie e ai rifiuti di batterie, che modifica la direttiva 2008/98/CE e il regolamento (UE) 2019/1020 e abroga… Leggi tutto
DPCM 22 febbraio 2024
Apr 12, 2024 171

DPCM 22 febbraio 2024

DPCM 22 febbraio 2024 ID 21682 | 12.04.2024 DPCM 22 febbraio 2024 - Adozione della nota metodologica relativa all'aggiornamento e alla revisione della metodologia per i fabbisogni dei comuni per il 2023 ed il fabbisogno standard complessivo per ciascun comune delle regioni a statuto ordinario. (GU… Leggi tutto

Più letti Ambiente