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Regolamento (UE) 2022/1176

ID 17042 | | Visite: 1954 | Legislazione cosmeticiPermalink: https://www.certifico.com/id/17042

Regolamento UE 2022 1176

Regolamento (UE) 2022/1176 / Modifica regolamento cosmetici (filtri UV)

Regolamento (UE) 2022/1176 della Commissione del 7 luglio 2022 che modifica il regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’uso di determinati filtri UV nei prodotti cosmetici

GU L 183/51 del 8.7.2022

Entrata in vigore: 28.07.2022

_______

Articolo 1

L’allegato VI del regolamento (CE) n. 1223/2009 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

...

ALLEGATO

Nell’allegato VI del regolamento (CE) n. 1223/2009, le voci 4 e 10 sono sostituite dalle seguenti:

Numero d’ordine

Identificazione della sostanza

Condizioni

Testo relativo alle modalità d’impiego e avvertenze

Denominazione chimica/INN

Denominazione comune nel glossario degli ingredienti

Numero CAS

Numero CE

Tipo di prodotto, parti del corpo

Concentrazione massima nei preparati pronti per l’uso

Altre

a

b

c

d

e

f

g

h

i

4

2-idrossi-4-metossibenzofenone/Ossibenzone  (*1)

Benzophenone-3

131-57-7

205-031-5

 

a) Prodotti per il viso, prodotti per le mani e prodotti per le labbra, esclusi i prodotti spray ad aerosol e a pompa
b) Prodotti per il corpo, compresi i prodotti spray ad aerosol e a pompa
c) Altri prodotti

a) 6 %

b) 2,2 %

c) 0,5 %

Per a) e b): concentrazione non superiore allo 0,5 % per proteggere la formulazione del prodotto
a) Se la sostanza è usata a una concentrazione dello 0,5 % per proteggere la formulazione del prodotto, i livelli usati come filtro UV non devono superare il 5,5 %.
b) Se la sostanza è usata a una concentrazione dello 0,5 % per proteggere la formulazione del prodotto, i livelli usati come filtro UV non devono superare l’1,7 %.

Per a) e b):contiene Benzophenone-3 (*2)

5 Estere 2-etilesilico dell’acido 2-ciano-3,3-difenilacrilico/Octocrilene (*1), (*3) Octocrylene 6197-30-4 228-250-8 a) Prodotti spray ad aerosol
b) Altri prodotti
a) 9 %
b) 10 %
   

(*1) Tuttavia i prodotti cosmetici che contengono tale sostanza e che rispettano le restrizioni di cui al regolamento (CE) n. 1223/2009 applicabili il 27 luglio 2022 possono essere immessi sul mercato dell’Unione fino al 28 gennaio 2023 e messi a disposizione sul mercato dell’Unione fino al 28 luglio 2023.
(*2) La prescrizione non si applica se la concentrazione è pari o inferiore allo 0,5 % e quando la sostanza è usata unicamente per proteggere il prodotto.
(*3) Benzophenone come impurità e/o prodotto di degradazione di Octocrylene deve essere mantenuto al livello di tracce.

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Tags: Chemicals Cosmetici

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