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Mancata marcatura CE Prodotti: violazione Artt. 515 e 517 CP

ID 12075 | | Visite: 5246 | Documenti Riservati Marcatura CEPermalink: https://www.certifico.com/id/12075

Mancata marcatura Prodotti CE

Mancata marcatura Prodotti CE: violazione degli Artt. 515 e 517 Codice Penale

ID 12075 | 18.11.2020

La Sentenza della Corte di Cassazione Penale Sez. 3 dell'11 gennaio 2013 n. 1467 stabilisce conseguenze penali della mancata marcatura CE di un elettrostimolatore per violazione della disciplina sulla compatibilità elettromagnetica (D.Lgs. 194/2007 - modificato dal Decreto Legislativo 80/2016 - ndr), e puo' stabilire principi giuridici che possono trovare applicazione a tutte le direttive del Nuovo Approccio. Oltre alla disciplina sanzionatoria specifica di natura amministrativa (D.Lgs 194/2007), trova applicazione la norma del Codice Penale.

Il CASO:

Il legale rappresentante di una società veniva accusato di immissione in commercio di elettrostimolatori con marcatura CE non rispondenti ai requisiti di conformità previsti dalla disciplina in tema di compatibilità elettromagnetica e bassa tensione (D.Lgs 194/2007direttiva 2004/108/CE - ora Direttiva EMC 2014/30/UE - ndr): più esattamente veniva contestata in sede penale la violazione degli art. 515 e 517 c.p.

La Corte di Cassazione Penale sancisce che:

- il D.Lgs 194/2007 persegue la finalità di garantire la compatibilità elettromagnetica del bene: salvaguarda, quindi, la conformità tecnica del bene.
- l'art.515 c.p. tutela, invece, il leale esercizio del commercio cioè l'interesse del consumatore a non ricevere una cosa diversa da quella richiesta;
- l'art.517 c.p. tutela a sua volta l'ordine economico che deve essere garantito contro gli inganni tesi ai consumatori. Le norme penali in questione tutelano quindi sia la correttezza e lealtà commerciale che il consumatore.

Ne consegue che avendo la disciplina amministrativa (D.Lgs 194/2007) obiettivi diversi rispetto alla disciplina penale, possono trovare applicazione entrambe le norme. Inoltre il sequestro originario è stato confermato in quanto indipendente dalla sostenuta non pericolosità del bene, sussistendo il rischio della ripetizione del reato.

La Sentenza:

Corte di Cassazione Sez. 3 Penale Sent. 11 gennaio 2013 n. 1467
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