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Decreto n. 787 del 18 agosto 2020

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Decreto 787 2020

Decreto n. 787 del 18 agosto 2020 

Approvazione dei programmi del corso di formazione per il conseguimento ed il rinnovo della certificazione di abilitazione all'attivita' di istruttore certificato in maritime security. (Decreto n. 787/2020).

(GU Serie Generale n.215 del 29-08-2020)

Art. 1. Finalità e campo di applicazione

1. Il presente decreto istituisce il programma e le modalità di erogazione e superamento dei corsi di formazione per il conseguimento ed il rinnovo del certificato di abilitazione per istruttore certificato in materia di maritime security , così come previsto ai punti 5.1.2 e 5.1.4. della Scheda 6 allegata al decreto dirigenziale n. 411 del 14 aprile 2015 del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto.

Art. 2. Requisiti di ammissibilità

1. Possono essere ammessi al corso per istruttore certificato coloro che dimostrino di essere in possesso di almeno uno dei requisiti previsti al punto 5.1.1. della scheda 6.

Art. 3. Organizzazione dei corsi

1. I corsi di formazione per il conseguimento della certificazione di istruttore certificato possono essere svolti ai sensi rispettivamente dei punti 5.2 e 5.3 della scheda 6 presso:
a) centri di formazione istituzionali;
b) centri di formazione privati riconosciuti idonei dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto – previo parere favorevole espresso dal Ministero dell’interno.
2. I centri di formazione di cui al punto 1. lett. b), ai fini del riconoscimento di idoneità, devono essere dotati di strutture, equipaggiamenti e materiale didattico conformi a quelli riportati in allegato A al presente decreto e devono altresì stabilire, documentare, attuare e mantenere attivo un sistema di gestione della qualità, conforme ai requisiti di cui alla norma UNI/EN/ISO 9001 che identifichi tra l’altro, gli obiettivi dell’addestramento, i livelli di cognizione, di apprendimento e di capacità professionale da conseguire.
3. I corsi di formazione di cui al primo comma e per i quali è possibile presentare specifica domanda, sono così suddivisi:
a) corso per istruttore certificato in « ship security »;
b) corso per istruttore certificato in « port security »;
c) corso per istruttore certificato in « ship & port security ».
I singoli corsi di formazione di cui alle lettere a) e b) hanno una durata non inferiore alle trentadue ore, comprensive di lezioni teoriche ed esercitazioni pratiche, articolate su quattro giorni lavorativi consecutivi. Il corso di formazione di cui alla lettera c) ha una durata non inferiore alle quaranta ore, comprensive di lezioni teoriche ed esercitazioni pratiche, articolate su cinque giorni lavorativi consecutivi.
I programmi di base che costituiscono i moduli didattici da sviluppare e le competenze minime da acquisire ai fini del conseguimento delle rispettive certificazioni sono riportati in allegato B al presente decreto.
4. Ai corsi di formazione di cui al precedente punto 3. può essere ammesso un numero di candidati non superiore a 10 e, comunque, non superiore al numero massimo ammissibile in base alle dimensioni dell’aula a tale scopo autorizzata.
5. La consistenza del corpo istruttori ed i requisiti d’idoneità di ogni istruttore, sulla base dei profili professionali di ciascuno di essi, è stabilita secondo i criteri indicati nell’allegato C al presente decreto.

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Tags: Sicurezza lavoro Lavoro marittimo

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